legge pescaturismo

DOPO ANNI DI PROMOZIONE TURISTICA E VARI TENTATIVI DI FARE DELLE LEGGI SEMPLICI PER AIUTARE A SOPRAVVIVERE  GLI OPERATORI DEL MARE CIOE' I PESCATORI QUELLI CHE DAL MARE VIVONO  LO STATO ITALIANO UNICO STATO  DEL MEDITTERANEO AD AVERE UNA LEGGE PER SVOLGERE UN ATTIVITA' CHE ANCORA NEGLI ALTRI STATI NON SONO RIUSCITI A FARE                                 EBBENE  IN ITALIA E POSSIBILE
CON UNA LEGGE SEMPLICE E CHIARA MA ALLO STESSO TEMPO I FURBI COME IN TUTTI GLI ALTRI SETTORI VORREBBERO RIUSCIRE A SFRUTTARE SENZA AVERNE DIRITTO MENTRE UNA LEGGE COSI' SEMPLICE NON PUO ESSERE FRAINTESA  E CIOE'  
                     L'  Art. 7. del decreto legislativo n°154 del 2004
                                  Attività connesse all'attivita di pesca

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico (pescatori) mediante l'utilizzo di prodotti (pesci) provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

PERCIO' UN AVVISO E UN CONSIGLIO A TUTTI I TURISTI  SE VOLETE PROVARE UN ESCURSIONE DI PESCATURISMO  INFORMATEVI BENE CHE TIPO DI PESCA FANNO E CHE TIPI DI PESCI POTRETE AVERE LA POSSIBILITA DI PESCARE ED EVENTUALMENTE MANGIARE A BORDO DELLE BARCHE DA VOI CONTATTATE
PERCHE UNA COSA E UNA GITA IN BARCA UN'ALTRA E UNA GIORNATA CON IL PESCATURISMO PERCHE' SOLO CON I PESCATORI POTRETE AVERE LA POSSIBILITA DI IMPARARE A CONOSCERE IL VERO PESCE FRESCO APPENA PESCATO  E LA POSSIBILITA DI CONOSCERE TANTE SPECIE DI PESCI,MOLLUSCHI E CROSTACEI  ED EVENTUALI RICETTE ( le cosi dette ricette del pesce povero di soldi ma non di sapori) CHE NELLE PESCHERIE O RISTORANTI VI SARA' DIFFICILE TROVARE E ASSAPORARE